CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
(Delibera n. 7 del 21 giugno 2017)
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
(ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7 – Pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2018 )
Entrata in vigore del Regolamento
1° gennaio 2018 (Art. 14).
Obbligo formativo
Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti all’Albo professionale (Art. 2, 2° comma)
Assolvimento dell’obbligo formativo
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
La formazione svolta nell’anno di iscrizione è riconosciuta ai fini dei CFP nel triennio di competenza (Art. 5, 1° comma).
Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 CFP fatto salvo quanto previsto all’Art. 13 recante le “Deroghe” (art. 5. 2° comma)
Qualora l’iscritto, nel triennio di formazione, abbia conseguito un numero di CFP superiore al minimo previsto, l’eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella percentuale del 50% per un massimo di 20 CFP (Art. 5, 3° comma)
Esenzione dall’obbligo formativo
Esonero anche parziale (Art. 13, 1° comma) in caso di:
Per i punti a), b), c), d), la riduzione del totale dei CFP è proporzionale alla durata dell’esonero (Art. 13, 2° comma).
Il Collegio territoriale può deliberare l’esonero parziale per gli iscritti di età superiore ai 65 anni che ne facciano richiesta (Art. 13, 3° comma)
Violazione dell’obbligo formativo
La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare (Art. 2, 3° comma).
Commissione di disciplina
Organo istituito presso il Collegio, con membri nominati dal Presidente del Tribunale e deputato a decidere sui casi di violazione o illeciti effettuati da parte di iscritti all’Albo.
Sanzioni
Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni disciplinari di cui al Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, 1929:
1. l’avvertimento;
2. la censura;
3. la sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore a sei mesi;
4. la cancellazione dall’Albo
Credito formativo professionale
L’unità di misura è il Credito Formativo Professionale (CFP)
Il CFP è connesso alla tipologia di evento e alla sua durata così come previsto nella Tabella 1 da Tabella A (Art. 6, 2° comma)
Valutazione eventi formativi
La valutazione degli eventi formativi elencati all’Art. 3, 3° comma, è effettuata secondo i criteri riportati nella Tabella 1
Crediti Formativi Professionali (CFP)
CFP riconosciuti per ciascun evento con i massimi triennali conseguibili, indicati per ciascuna casistica, come riportato nella Tabella 1 (CFP minimi per triennio 60).
Il riconoscimento dei CFP matura nell’anno solare in cui si è concluso l’evento (Art. 7, 3° comma)
Limiti massimi triennali
Per limite massimo triennale si intende il numero massimo di CFP cumulabili nel triennio, per singola tipologia di evento frequentato.
A puro titolo di esempio, coloro che hanno frequentato: seminari, convegni, giornate di studio per un massimo di 24 CFP, debbono completare la formazione tramite corsi per conseguire i restanti 36 CFP a completamento dei richiesti 60 triennali.
Attività formativa a distanza
E’ ammessa la formazione a distanza (FAD) con le modalità approvate dal CNGeGL a condizione che sia verificabile l’effettiva partecipazione dell’iscritto e l’acquisizione delle nozioni impartite (Art. 4, 1° comma)
All’Art. 4, 2° comma, è previsto uno specifico sistema di Formazione a Distanza Qualificata (FAD-Q), nel caso in cui le modalità di erogazione rispettino le seguenti prescrizioni:
Curriculum Professionale Certificato
Nel Curriculum Professionale Certificato – CPC – è introdotta la possibilità di inserire le esperienze coerenti con l’ attività professionale (Art. 8, 2° comma, lettera b))
Commissione Nazionale Formazione Professionale Continua
La Commissione può riconoscere, a richiesta e previa esibizione di idonea documentazione, i CFP agli iscritti che partecipano a eventi formativi organizzati da enti pubblici in materie coerenti con l’attività professionale
TABELLA 1
|
Evento Formativo |
CFP |
Limiti max triennali (CFP) |
1 |
Corsi di formazione e aggiornamento (art. 3, comma 3, lett. a) e b) |
1 CFP/h |
Nessuno |
2 |
Corsi di formazione e aggiornamento FAD (art. 4, comma 1) |
1 CFP/h |
Nessuno |
3 |
Esame nei corsi previsti da norme specifiche (art. 3, comma 3, lett. b) |
3 CFP |
Nessuno |
4 |
Corsi o esami universitari (art. 3, comma 3, lett. c) |
8 CFP/1CFU |
Nessuno |
5 |
Corsi di formazione post-secondari (art. 3, comma 3, lett. j) |
30 CFP |
Nessuno |
6 |
Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (art. 4, comma 2) |
2 CFP/h |
Nessuno |
7 |
Seminari, convegni, giornate di studio (art. 3, comma 3, lett. d) – max 3 CFP a evento |
1 CFP/2 h |
24 CFP |
8 |
Visite tecniche e viaggi di studio (art. 3, comma 3, lett. e) – max 3 CFP a evento |
1 CFP/2 h |
12 CFP |
9 |
Commissioni per esami di Stato (art. 3, comma 3, lett. f) |
6 CFP |
12 CFP |
10 |
Relazioni o lezioni in eventi formativi (art. 3, comma 3, lett. g) |
fino a 3 CFP |
18 CFP |
11 |
Attività di docenza negli eventi formativi (art. 3, comma 3) |
2 CFP |
30 CFP |
12 |
Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico prof.li (art. 3, comma 3, lett. h) |
Fino a 6 CFP |
18 CFP |
13 |
Attività affidatario (art. 3, comma 3, lett. k) – professionista affidatario ai sensi del DPR 137/2012 il cui tirocinante ha effettuato l’intero tirocinio con rilascio del prescritto certificato |
10 CFP/Prat. |
20 CFP |
14 |
Attività di affidatario (art. 3, comma 3, lett. i) – professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato, di cui al T.U., D.Lgs. 167/2011 |
10 CFP/Appr. |
20 CFP |
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